LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1.  Per  il  proseguimento  degli   interventi   finalizzati   alla
salvaguardia  di  Venezia   e   al   suo   recupero   architettonico,
urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge  29  novembre
1984, n. 798, e autorizzata l'ulteriore spesa di  lire  700  miliardi
ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario
1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato,  la  regione
ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si  provvede
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il  Ministro  dei
lavori pubblici, sentito il Comitato  di  cui  all'articolo  4  della
citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato
di avanzamento delle opere. (3) 
  2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui  all'articolo
5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge  25  marzo  1982,  n.  94,
concernente norme in materia di  edilizia  residenziale  pubblica,  e
autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al
capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero  dei  lavori
pubblici per l'anno 1987. 
  3. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di  lire  5
miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto
con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori  che
si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi  dell'articolo  19
del  decreto-legge  2  maggio   1974,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  giugno  1974,  n.  247,  dell'articolo
4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974,  n.  658,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n.  7,  e  dell'articolo
5-quater del decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in
materia di edilizia residenziale pubblica. 
  4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire  10
miliardi per la concessione di contributi nella spesa di  costruzione
di serbatoi e  laghi  artificiali,  ai  sensi  degli  articoli  73  e
seguenti del testo unico delle disposizioni di legge  sulle  acque  e
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,  n.
1775. 
  5. Per consentire il completamento degli interventi  di  preminente
interesse nazionali di cui  alla  legge  10  dicembre  1980,  n.  845
concernente la protezione del territorio de  comune  di  Ravenna  dal
fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi  alla  difesa
dal mare dei territori del delta  del  Po  interessati  dal  fenomeno
della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei  territori
delle province di Ferrara e Rovigo,  e'  autorizzata  la  complessiva
spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50  miliardi  in  favore  del
territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di  lire  20  miliardi
nell'anno 1987, di lire 50 miliardi  nell'anno  1988  e  di  lire  60
miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.  Il  Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta,  tenuto  anche
conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957,  n.  600,  e  10
dicembre 1980, n. 849,  e  delle  esigenze  finanziarie  connesse  al
completamento degli stessi,  il  programma  degli  interventi  ed  il
relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione  delle
rispettive quote nello stato di previsione del Ministero  dei  lavori
pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste.
Per l'attuazione degli interventi  si  applicano  i  criteri  di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  30  dicembre   1985,   n.   791,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n.
46.(3) 
  6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600  miliardi,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
in ragione di lire 100  miliardi  per  l'anno  1987  e  di  lire  500
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990,  da  destinare  al
completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da
avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in  base
al programma costruttivo predisposto, d'intesa  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12  dicembre
1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n.  119,
e successive modifiche. 
  7. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre  mutui
con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  nell'anno  1987  fino  ad   un
complessivo importo massimo  di  lire  800  miliardi.  La  quota  del
predetto importo eventualmente non  utilizzata  nell'anno  1987  puo'
esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei  mutui,
valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a
carico del bilancio dello Stato. 
  8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della  legge
25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia  di
edilizia universitaria, ferma la riserva del  5  per  cento  per  gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge  medesima,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989,  l'ulteriore  spesa  di
lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero della  pubblica  istruzione  in  ragione  di  lire  100
miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988  e  di
lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno  finanziario
1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi  dell'articolo
19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(4) 
  9. Per la prosecuzione degli interventi  diretti  alla  prevenzione
dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici,  l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge  22
dicembre 1984, n. 887, e' integrata di lire 50  miliardi  per  l'anno
1987. 
  10.  L'autorizzazione  di  spesa  di  lire  500   miliardi   recata
dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.41, per il
completamento  della  linea  I  della  metropolitana  di  Napoli   e'
incrementata di lire 250  miliardi  per  il  triennio  1988-1990,  in
ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
  11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' incrementata di lire 5 miliardi
per l'anno finanziario 1987, per  il  completamento  delle  opere  di
ricostruzione,  consolidamento,   restauro   e   manutenzione   della
Cattedrale di Palermo e locali annessi. 
  12. Per le finalita' di cui alla legge 31 dicembre  1982,  n.  979,
recante disposizioni per la difesa del mare, e'  autorizzata  per  il
triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133  miliardi  di
lire in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in
ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987,  lire  64  miliardi  per
l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989. 
  13. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  di  cui  all'articolo  6,
quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.  887,  stipulati
per il finanziamento dei progetti relativi  a  opere  previste  dalla
legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il  contributo  di
cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, e' posto  a
carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  1987,  con
analoga corrispondente  riduzione  del  contributo  erariale  per  lo
sviluppo degli investimenti  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  6,
quindicesimo comma, della legge 22 dicembre  1984,  n.  887.  Per  il
completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di  quelli
che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 308 del 1982, la Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad
accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per
un importo complessivo di lire 50 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in  lire  6
miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per  l'anno  1989,  e'
assunto a carico dello Stato.((6)) 
  14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1  e
2 della legge 22  dicembre  1982,  n.  960,  e  secondo  le  medesime
modalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi  nel
quadriennio  1987-1990.  Alla  regione   Friuli-Venezia   Giulia   e'
assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61
miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988,  lire  18
miliardi per l'anno 1989 e lire 38  miliardi  per  l'anno  1990,  per
l'esecuzione delle opere indicate  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100,  ed  all'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101. 
  La restante somma di lire 230 miliardi e iscritta  nello  stato  di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di  lire  39
miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi  per  l'anno  1988,  di
lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire  62  miliardi  per  l'anno
1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  all'esecuzione  da  parte  dell'ANAS  delle  opere  indicate
nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
100 del 1978,  o  comunque  direttamente  connesse  ai  traffici  fra
l'Italia e la  Jugoslavia,  nonche'  all'esecuzione  delle  opere  di
edilizia complementare ai servizi confinari,  compresi  i  locali  da
realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia  da  adibire  a
scuola della Guardia di finanza. 
  15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli  anni
1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il  predetto  contributo  e'  cosi'
ripartito: 
    a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1907, 500  nel  1988,  580
nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un  fondo  da  istituire  nel
bilancio di previsione dell'ANAS per  l'accelerata  realizzazione  di
interventi di completamento  od  avvio  di  opere  autostradali  gia'
programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12  agosto
1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorita' per l'accesso e
l'attraversamento delle aree metropolitane; 
    b) lire 2.000 miliardi,  nelle  regioni  del  Mezzogiorno  e  nel
Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780  nel  1989  e  600  nel
1990,  da  destinare  ai  fabbisogni  gia'  indicati  dall'ANAS  come
assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalita'
dei lotti delle aree di priorita' del programma triennale di cui alla
legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di  viabilita'  statale
previsti  nel  piano  decennale,  con  priorita'  per  gli  itinerari
interregionali nonche'  alla  definitiva  conclusione  dei  programmi
1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987; 
  c) lire 1500 miliardi di cui 120 nel 1987, 380 nel  1988,  500  nel
1989 e 500  nel  1990,  da  destinare  alle  finalita'  di  cui  alla
precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord; 
  d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220  nel
1989  e  180  nel  1990,  da   destinare   all'ammodernamento,   alla
ristrutturazione   ed   alla   manutenzione,   anche   straordinaria,
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; 
  e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989
e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della  legge  12  agosto
1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione  dell'intervento
previsto, l'ANAS e' autorizzata ad  approvare  il  piano  finanziario
allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata  dalle
leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n.  287,  predisposto
per l'intero  investimento,  in  sede  di  destinazione  della  quota
iniziale di contributo dello Stato.  L'ulteriore  fabbisogno  per  il
completamento dell'infrastruttura e' determinato con  apposita  norma
in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere
per  lo  Stato  non  potra'  essere  superiore  al   65   per   cento
dell'investimento   complessivo.   Detta   aliquota,    limitatamente
all'investimento  relativo   alla   prima   tratta   indicata   dalla
convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento. 
  16. Una quota del 15 pei cento a  valere  sui  fondi  di  cui  alle
lettere b), c) e d) del comma 15, e' destinata alle finalita' di  cui
all'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto  (con  l'art.17,  comma  12)
che: 
" Per il proseguimento degli interventi finalizzati  in  salvaguardia
di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico,  ambientale
ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con  l'articolo  7,
comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n.  910,  e'  incrementata  di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per  l'anno  1988,
di lire 300 miliardi per l'anno 1989  e  di  lire  400  miliardi  per
l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le  modalita'
indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari
la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed  al  risanamento
conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri  storici  di
Venezia e Chioggia"; 
inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che: 
"Per consentire  il  completamento  degli  interventi  di  preminente
interesse nazionale di cui alla  legge  10  dicembre  1980,  n.  845,
concernente la protezione del territorio del comune  di  Ravenna  del
fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi  alla  difesa
del mare dei territori del delta  del  Po  interessati  dal  fenomeno
della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei  territori
delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione  di  spesa  gia'
disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986,  n.
910, e' elevata di lire 200 miliardi di  cui  lire  50  miliardi,  in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire  60
miliardi per l'anno 1989 e di lire 70  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1990 e 1991". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  51,  comma
10)che la riserva  di  cui  al  comma  8  del  presente  articolo  e'
determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."