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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985

Art. 6



Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 - e modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.
Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono - entro il 15 giugno 1985 - le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integrativi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143.
Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.
Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge stesso, è altresì decurtata delle spese - per la parte corrispondente alle relative entrate - sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta deturpazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985.
Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata secondo le norme vigenti.
Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio del 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio del 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali, rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno.
Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:
"L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985".
All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione:
a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) del comma precedente è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.
I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959 del 1953.
A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985.
Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.
Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.
Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.
Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il seguente:
"Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito".
Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1.1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è applicata, ove più favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio. La sanzione così determinata è inoltre ridotta:
a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;
b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;
c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali.
Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.
Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983.
Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:
a) sia stato stipulato in forma pubblica;
b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;
c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;
d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.
I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.
Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:
a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;
b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;
c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.
Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalità romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna è determinato in lire 8 miliardi.
Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.
La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983.
Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori.
Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, è elevata a lire 500 milioni.
Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunità montane".
Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:
"La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare".
All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:
"Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola".
Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".
Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.