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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987 al: 27-10-1987
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.384 miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 2.855 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
NOTE

Nota all'art. 1 comma 1:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) e il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze presenta al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.
La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.
La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4".
L'art. 4 della stessa legge richiamato nell'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di previsione dello Stato

Note all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978 e riportato nella nota all'art. 1 comma 6.
Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede "Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art. 5 ultimo comma della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrati alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario.
Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo".

Note all'art. 1, comma 3:
Il testo degli articoli 7, 9 e del primo comma dell'art. 12 della legge n. 468/1978 e il seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituto nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui il precedente numero 2), da approvarsi con apposito articolo dalla legge di approvazione del bilancio.
"Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito nella parte corrente un "Fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2) ed al successivo art. 12 e che comunque non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le norme di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni da motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.".
"Art. 12, primo comma. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restrizioni di tributi indebitamente riscossi ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni".

Nota all'art. 1, comma 6:
Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e il seguente:
"Art. 10 (Fondi speciali). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo art. 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.
Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano.
I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.
In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.
In tal caso, fermi restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi.
Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro".

Nota all'art. 1, comma 8:
Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

Nota all'art. 1, comma 9:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e riportato nella nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 1, comma 10:
Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:
"Art. 15 (Copertura finanziaria). Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinate al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale e provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito, fondo che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.
I commi 2 e 6 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria) così dispongono:
"2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali compreso quelle delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:
anno 1986 miliardi 350.
anno 1987 miliardi 350.
anno 1988 miliardi 350.
le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali".
"6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari rispettivamente a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi".