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DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  2-7-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di
((lire 5 miliardi))
per l'anno finanziario 1974.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.
All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18.