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DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 20-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per  accelerare
i programmi di edilizia residenziale; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto  con
i Ministri per  il  tesoro,  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica e per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962,  n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. 
  I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente  articolo
31 hanno efficacia per  quindici  anni  dalla  data  del  decreto  di
approvazione, salvo il disposto del  secondo  comma  dell'articolo  9
della legge 18 aprile 1962,  n.  167,  e  sono  attuati  a  mezzo  di
programmi pluriennali i quali debbono indicare: 
    a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la
correlativa urbanizzazione; 
    b) la individuazione delle aree da  cedere  in  proprieta'  e  di
quelle  da  concedere  in  superficie,  entro  i   limiti   stabiliti
dall'articolo 35 della presente legge, qualora  alla  stessa  non  si
provveda per l'intero piano di zona; 
    c)  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e  secondaria  e  delle  opere  di  carattere
generale; 
    d) i mezzi finanziari con  i  quali  il  comune  o  il  consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). 
  I programmi di attuazione e le varianti  di  aggiornamento  annuale
sono  approvati  con   deliberazione   del   consiglio   comunale   o
dell'assemblea del consorzio dei comuni  immediatamente  esecutiva  e
soggetta al solo controllo di legittimita'. 
  In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera
b) del precedente secondo comma  la  utilizzazione  delle  aree  puo'
avvenire  esclusivamente  in  regime  di  superficie  e  la  relativa
determinazione e' vincolante in sede di  approvazione  dei  programmi
pluriennali di attuazione". ((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con  l'art.  51)  che  "Il
termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge  2  maggio  1974,  n.
115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e'  prorogato  di
tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma  dell'articolo
3 della legge 18 aprile 1962, n. 167."