stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-10-1987
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno  1987
resta determinato in termini di competenza in lire 177.830  miliardi,
comprese lire  22.343  miliardi  concernenti  regolazione  di  debiti
pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni  di  tesoreria  all'INPS.  Tenuto  conto
delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  ivi  compresi  l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  3.500
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione per il 1987, nonche' le  suddette  regolazioni  contabili,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per
l'anno finanziario 1987. 
  2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere
in bilancio in forza dell'articolo  10,  sesto  e  settimo  comma,  e
dell'articolo 17, terzo comma, della  legge  5  agosto  1978  n.  468
nonche'  le  emissioni  effettuate  per  la  sostituzione  dei  buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media  e  lunga  durata
nei limiti del valore di emissione dei titoli in  scadenza  e  quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 
  3. Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli  7,  9  e
12, primo comma, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  non  possono
essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di  capitoli  le
cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per  la
copertura di nuove o  maggiori  spese  disposte  con  legge.  Non  e'
altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a
capitoli di stipendi per esigenze di altra natura. 
  4.  Le  nuove  o  maggiori  entrate,  derivanti  da   provvedimenti
legislativi approvati nell'anno 1987,  nonche'  le  economie  che  si
dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del  bilancio  dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989,
nonche' nello stanziamento  del  capitolo  n.  6840  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro, non  possono  essere  utilizzate
per la copertura di nuove o maggiori spese  e  vengono  acquisite  al
bilancio al fine di migliorare il saldo  netto  da  finanziare  quale
risulta individuato in termini di competenza al comma 1. 
  5. Gli importi da iscrivere in  relazione  alle  autorizzazioni  di
spesa recate da leggi a carattere  pluriennale  restano  determinati,
per ciascuno degli anni 1987, 1988  e  1989,  nelle  misure  indicate
nella tabella A allegata alla presente legge. 
  6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo
10 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si  prevede  possano  essere  approvati
nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947  miliardi  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla tabella B allegata alla presente  legge  e  in  lire  10.475
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
secondo il dettaglio di cui alla tabella  C  allegata  alla  presente
legge. 
  7. Gli importi  previsti  dal  comma  6  risultano  dal  saldo  tra
accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione  di  entrate  e
accantonamenti per riduzione di spese o per  incremento  di  entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di  entrate
contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono
essere  utilizzati,  ai   fini   dalla   copertura   finanziaria   di
provvedimenti legislativi fino  a  che  non  siano  stati  promulgati
quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C  comportanti
riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa  o  delle
maggiori entrate da questi  effettivamente  risultanti  per  ciascuno
degli esercizi considerati. 
  8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di
previsione del bilancio 1987  e  triennale  1987-1989  sono  indicate
nella tabella D allegata alla presente legge. 
  9. E' fatta salva la possibilita' di  provvedere  in  corso  d'anno
alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della  legge  5
agosto 1978,  n.  468  relativamente  agli  stanziamenti  di  cui  al
precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi  nell'elenco  n.  1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  10. Ai fini di quanto disposto  dall'articolo  15  della  legge  29
marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto  conto
di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e  quello
dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700  miliardi  per  l'anno
1986, in lire  ((2.900))  miliardi  per  l'anno  1987,  ivi  compresi
miliardi 297 relativi alla competenza  dell'anno  1986,  ed  in  lire
((3.800))miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.