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LEGGE 8 aprile 1998, n. 89

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 11-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2000)
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Testo in vigore dal:  10-6-2000
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Commissione per il contenzioso
della cooperazione allo sviluppo
1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89".