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LEGGE 8 aprile 1998, n. 89

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 11-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2000)
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Testo in vigore dal: 10-6-2000
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Commissione per il contenzioso
                  della cooperazione allo sviluppo
  1.  La  durata  in  carica  della  comissione  per  il contenzioso,
istituita  con  decreto  del  Ministro degli affari esteri in data 27
gennaio  1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
1993,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994,  n.  121,  e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  26  maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che " E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della
commissione  per  il  contenzioso  della  cooperazione allo sviluppo,
istituita  con  decreto  del  Ministro degli affari esteri in data 27
gennaio  1997,  di  cui  all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n.
89".