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LEGGE 17 febbraio 1994, n. 121

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 23-02-1994
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Testo in vigore dal:  23-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:
a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;
b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;
c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;
d) definizione del ciclo dei progetti;
e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio
per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;
f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO _________________ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42. __________________