DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89

Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23/06/2003, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal: 31-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
   Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative
             e dell'Istituto mediterraneo di ematologia

  1.  Per  la  realizzazione  di un progetto oncotecnologico da parte
dell'Istituto  superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie
oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di
tre  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005.
L'Istituto  superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo
stato  di  realizzazione  del  suddetto  progetto  oncotecnologico al
Ministro  della  salute,  che  la trasmette al Parlamento. L'Istituto
superiore  di  sanita'  presenta  altresi',  alla  fine  del triennio
2003-2005,  al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento,
una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso
destinate  e  la  trasferibilita'  sul territorio e verso il Servizio
sanitario nazionale dei risultati raggiunti.
  2.  Per  le  spese  di  funzionamento e di ricerca della Fondazione
Istituto  mediterraneo  di  ematologia  (IME),  con  sede in Roma, e'
autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di
dieci  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2004 e 2005. La
Fondazione  IME  presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta
al  Ministro  della  salute,  che  la  trasmette  al  Parlamento.  La
Fondazione  IME  presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005,
al  Ministro  della  salute,  che  la  trasmette  al  Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel
triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del
Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti. ((3))
  3.  Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a
diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro
per   ciascuno   degli   anni  2004  e  2005,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni
dalla  L.  28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 10, comma
1) che al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo
di  ematologia  (IME),  di  cui  al  presente  articolo , comma 2, e'
autorizzata  la  spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.