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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89

Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23/06/2003, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  31-12-2007
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Art. 2

Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative
e dell'Istituto mediterraneo di ematologia
1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.
((3))
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui al presente articolo , comma 2, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.