LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 79
            Misure organizzative intese alla repressione
                 del lavoro non regolare e sommerso

  1.  Al  fine  di  intensificare  l'azione  di  controllo  contro il
fenomeno  del  lavoro  non  regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le
aziende  unita'  sanitarie  locali  coordinano  le  loro attivita' in
materia   ispettiva  e  di  controllo  degli  adempimenti  fiscali  e
contributivi,   anche   attraverso  la  predisposizione  di  appositi
programmi  mirati,  di  specifiche  iniziative  formative  comuni del
personale  addetto  ai  predetti  compiti,  nonche'  l'istituzione di
unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e
dalla  regione,  in raccordo con le direzioni regionali e provinciali
del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare,
nelle  aree  territoriali  ovvero  nei settori di attivita' in cui il
fenomeno   risulta  maggiormente  diffuso,  anche  sulla  base  delle
attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui
all'articolo  78,  comma  1,  nonche' delle attivita' espletate dalle
commissioni  regionali  e  provinciali di cui al comma 4 del medesimo
articolo.   Le  attivita'  predette  si  raccordano,  ai  fini  della
sicurezza  e  dell'igiene  nei  luoghi  di  lavoro, con i comitati di
coordinamento  istituiti  dalle  regioni  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
  ((  2.  Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per
cento  dell'importo  proveniente  dalla  riscossione  delle  sanzioni
penali  e  amministrative  comminate  dalle Direzioni provinciali del
lavoro  - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul  lavoro  e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e
di  aggiornamento  del  personale da assegnare al predetto servizio e
per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale, delle
attrezzature,  degli  strumenti e degli apparecchi indispensabili per
lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad
essa  connesse.  Il  restante  50  per  cento della quota predetta e'
destinato  all'incremento  del Fondo unico di amministrazione, di cui
al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al personale
del   Ministero   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per
l'incentivazione   dell'attivita'   ispettiva   di   controllo  sulle
condizioni di lavoro nelle aziende )).