LEGGE 23 dicembre 1999, n. 499

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
Finanziamento delle  attivita'  di  competenza  del  Ministero  delle
                   politiche agricole e forestali 
 
  1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata  per  ciascun  anno  la
spesa di lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di  competenza  del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  concernenti   in
particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da
enti, istituti e laboratori nazionali, la  raccolta,  elaborazione  e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo
agricolo  nazionale,  il  sostegno  delle  associazioni   ed   unioni
nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico  vegetale
e del bestiame, svolto dalle  associazioni  nazionali,  la  tutela  e
valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la  prevenzione
e repressione  delle  frodi,  nonche'  il  sostegno  delle  politiche
forestali nazionali. Una quota di  tali  disponibilita'  puo'  essere
destinata a progetti speciali  in  materia  agricola  predisposti  da
universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca  nonche',
nei limiti stabiliti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza  del
Ministero delle politiche agricole e forestali  ed  al  funzionamento
delle  connesse  strutture   ministeriali   e,   per   l'anno   2004,
dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  di  cui  al  decreto
legislativo 27 maggio  1999,  n.  165.  ((Una  quota  delle  predette
disponibilita' in conto capitale puo'  essere  destinata  a  favorire
l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e  il
rafforzamento  dei  distretti  agroalimentari,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni)). Con decreto del Ministro delle  politiche
agricole  e  forestali  si  provvede  al   riparto   delle   suddette
disponibilita' finanziarie  tra  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo. (1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui
al presente articolo 4, e' autorizzata la spesa di lire  60  miliardi
nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003".