DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2010)
Testo in vigore dal: 7-6-2003
                              Art. 23.
             Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R.
                    e norme transitorie e finali
  1.  I  seguenti  enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3:
    a)   Istituto  di  diritto  agrario  internazionale  e  comparato
(IDAIC);
    b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
    c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
    d) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  il  presidente  e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i
presidenti  ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di
cui  al  comma  1  decadono,  ed  e' nominato con la procedura di cui
all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito
di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella
fase  transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del
consiglio  di  amministrazione  nominati con le modalita' di cui agli
articoli  6  e  7.  I  collegi  dei  revisori,  nominati  secondo  il
previgente    ordinamento,   esercitano   le   loro   funzioni   fino
all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato
con  le  modalita'  di  cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre
sub-commissari cui puo' delegare le funzioni per specifici settori di
attivita'  e  provvede altresi', entro quattro mesi, alla stesura dei
regolamenti  di  cui  all'articolo  19,  da  sottoporre  al  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo ai
sensi  dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I
regolamenti  stabiliscono  anche  le modalita' per l'accorpamento nel
C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando
ad  essi  il  mantenimento  della  denominazione  e  della sede quali
strutture  scientifiche  del  C.N.R.  In particolare, per l'I.N.F.M.,
vanno  salvaguardate  le  forme  innovative  di collaborazione con le
universita' e le imprese, la specificita' dei rapporti di lavoro e le
forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
  3.  Spetta  al  commissario  straordinario l'espletamento, entro 90
giorni   dalla   sua   nomina,   dell'istruttoria   finalizzata  alla
trasformazione  dell'Istituto  papirologico  "Girolamo  Vitelli",  in
struttura  scientifica  dell'Universita' di Firenze, salvaguardandone
la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419.  Decorso  tale termine, ove
risulti  non  realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sara'
accorpato  al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura
scientifica  dello  stesso ente, secondo le stesse modalita' previste
dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
  4.  Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
2:
    a)  sono  soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono
abrogati i rispettivi regolamenti;
    b)   il   patrimonio,  i  beni  mobili,  i  beni  immobili  e  le
attrezzature   degli  enti  indicati  al  comma  1  confluiscono  nel
patrimonio del C.N.R.;
    c)  il  personale  dei  predetti  enti  e'  trasferito  al C.N.R.
mantenendo  il  proprio  stato  giuridico  ed  economico, compresa la
posizione  previdenziale  ed  assicurativa  e  il trattamento di fine
rapporto;
    d)  il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli
enti  di  cui  al  comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a
tempo determinato ed indeterminato.
  5.  Gli  istituti  di  radioastronomia,  astrofisica  spaziale e di
fisica  dello  spazio  interplanetario  sono  destinati  a  confluire
nell'Istituto  nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita'
disciplinate   dal  decreto  legislativo  di  riordino  dello  stesso
I.N.A.F.
  6.  In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il
mandato   del   presidente   decaduto   e   quello   del  commissario
straordinario  nominato  ai  sensi  del comma 2, non rilevano ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno  1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per
i   presidenti  di  enti  di  ricerca.  Le  indennita'  spettanti  al
commissario  straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le
modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
  7.  Le  dotazioni  organiche  del  C.N.R.  sono ridefinite ai sensi
dell'articolo  34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
  8.  Le  disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i),
n),  o),  p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20,
21  e  22,  comma  1,  si  applicano  a tutti gli enti ricompresi nel
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo
20,  commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
  9.  E'  abrogato  il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad
eccezione  dei  commi  3,  lettera  a)  e 6 dell'articolo 13, nonche'
l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 8 della
          legge 9 maggio 1989, n. 168:
              «4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
          apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
          cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
          forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
          merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
          di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
          approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419,
          concerne:  «Riordinamento  del  sistema degli enti pubblici
          nazionali,  a  norma  degli  articoli 11  e  14 della legge
          15 marzo 1997, n. 59».
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  2, del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
          6.
              -  I  commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
          prevedono:
              «1.   Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui  agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, ad
          esclusione  dei  comuni  con  popolazione inferiore a 3.000
          abitanti,  provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
          organiche  sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
          1,  del  predetto  decreto  legislativo e, comunque, tenuto
          conto:  a) del processo di riforma delle amministrazioni in
          atto   ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002, n.
          137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
          razionalizzazione  di specifici settori; b) dei processi di
          trasferimento  di  funzioni alle regioni e agli enti locali
          derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni,  e dalla legge costituzionale
          18 ottobre  2001,  n. 3; c) di quanto previsto dal capo III
          del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
          comma  1  e'  assicurato il principio dell'invarianza della
          spesa  e  le  dotazioni organiche rideterminate non possono
          comunque   superare   il   numero  dei  posti  di  organico
          complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 3, lettera a), e 6
          dell'art.  13,  del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
          19:
              «3.  Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il
          presente decreto ed in particolare:
                a) il  decreto  legislativo  luogotenenziale 1° marzo
          1945,  n.  82,  ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27,
          28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni».
              «6.  I  gruppi  nazionali di matematica del C.N.R. sono
          trasferiti   all'Istituto   nazionale  di  alta  matematica
          Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono
          apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
                a) premette  la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge
          11 febbraio 1992, n. 153;
                b) all'art.  6,  comma  2, sono aggiunte, in fine, le
          seguenti  parole:  ",  nonche'  dei  direttori  dei  gruppi
          nazionali di ricerca"».