DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
                   Indennita' di impiego operativo
  1.  A  decorrere  dal  1  dicembre  1995,  per  il personale di cui
all'art.  1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.  78,  e'  sostituita  dalla  seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi
sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
                      FASCE DI GRADI PER RUOLI

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    |           FASCE DI GRADI PER RUOLI                 |
    |====================================================|
N.  | UFFICIALI  | MARESCIALLI  | SERGENTI | VOLONTARI   |  MISURE
    |            |              |          |   in SPE    |  MENSILI
    |            |              |          |             |  LORDE
====|====================================================|===========
I   | Ten. Col.  |              |          |             |
    |  + 29      |              |          |             |  780.000
II  | Ten. Col.  |              |          |             |
    |  + 25      |              |          |             |  720.000
III | Ten. Col.  | Aiut.+29     |          |             |  665.000
    | Magg + 25  |              |          |             |
    | Cap.+ 29   |              |          |             |
    | Ten.+ 29   |              |          |             |
IV  | Magg.      | Aiut.+25     |          |             |  645.000
    | Cap.+25    |              |          |             |
    | Ten.+25    |              |          |             |
V   | Cap.       | Aiutante     |          |             |  580.000
    | Ten.+15    | M.llo Ca.+25 |          |             |
VI  |            | M.llo Capo   | S.M. Capo|             |  540.000
VII |            | M.llo Ord.+15|          |             |  500.000
VIII|            | M.llo Ord.+10|          |             |  460.000
IX  |            |              | S.M.+15  | C.M.C.S.    |  445.000
X   | Ten. + 2   |              |          |             |  400.000
XI  |            | M.llo Ord.   |          | C.M. Scelto |  350.000
XII | Ten.       |              |          |             |  320.000
XIII| S. Ten.+2  | M.llo+5      | S.M.     | C.M. Capo   |  288.000
XIV | S. Ten.    | M.llo        |          |             |  260.000
XV  | Serg.      |              |          |             |  220.000
XVI |            |              |          | I Cap. Magg.|  200.000
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  2.  Per  il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore
del  presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui
agli  articoli  3,  4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della
legge  23  marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata
al  comma  1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di
servizio  effettivo prestato con percezione delle relative indennita'
e  per  un  periodo  massimo  complessivo  di  20  anni,  secondo  le
percentuali  indicate  nella  tabella  VI annessa alla legge 23 marzo
1983, n. 78.((4))
  3.  A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b)
alla  tabella  I,  c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV
allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
  4.  Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  le indennita' operative per
particolari  impieghi  di  cui  agli  articoli  3, 4, 7 e 10, ed alla
tabella  IV  della  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  percentualmente
commisurate  alla  indennita'  di  impiego  operativo  di  base, sono
determinate  con  riferimento  alle  stesse  percentuali previste per
ufficiali  e  sottufficiali.  Le indennita' operative per particolari
impieghi  di  cui  agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della
legge   23  marzo  1983,  n.  78,  percentualmente  commisurate  alla
indennita'  di  impiego  operativo  di  base,  sono  determinate  con
riferimento  alle  percentuali  previste  per i gradi nella II fascia
delle  tabelle  stesse.  Le  indennita'  ed i supplementi di cui agli
articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono
determinate  nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per
ufficiali e sottufficiali.
  5.  Limitatamente  al  personale  di  cui  all'art.  1, comma 1, le
indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3,
4,  5,  6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge
23  marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di
impiego  operativo  di  base,  vanno determinate con riferimento alle
nuove  misure  di  cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado
rivestito.  Le  indennita'  ed i supplementi nelle misure percentuali
previste  agli  articoli  11,  15 e 16, nonche' dalla tabella V della
legge  23  marzo  1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla
misura  della  indennita'  di  impiego operativo di base prevista dal
comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia. (3)
  6.  A  decorrere  dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui
all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa.
  7.  Il  personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in
applicazione  dei  commi  1,  2,  3,  4, 5 e 6 goda di un trattamento
economico  accessorio  inferiore  a  quello in godimento, conserva ad
personam  la  differenza  tra  il  trattamento  in godimento e quello
spettante in applicazione del presente articolo.
  Tale  differenza,  che  non  e'  pensionabile, e' riassorbita dagli
incrementi   delle  indennita'  di  impiego  operativo,  di  cui  e',
comunque,   destinatario  successivamente  al  1  dicembre  1995,  ad
eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento
economico.
  8.  Le  misure  delle  indennita'  di  impiego  operativo  e  delle
indennita'  supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78,
in  misura  fissa,  continuano  ad  essere  corrisposte negli importi
previsti dalla legge stessa.
  9.  L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983
compete   anche   al   personale   che,   nella  posizione  di  forza
amministrata,  e'  impiegato  in  maniera  continuativa  nelle stesse
condizioni  ambientali,  addestrative  ed  operative dei soggetti che
sono  in  forza  effettiva  organica  presso  gli  Enti  ed i Reparti
elencati  nel  medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al
personale  beneficiario  del trattamento economico di missione ovvero
impiegato  presso  gli  anzidetti  Enti  e  Reparti  per  un  periodo
inferiore a trenta giorni.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 72)
che  "L'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni   ivi   previste   sono  attribuite  esclusivamente  al
personale  percettore  dell'indennita'  operativa di base di cui alla
Tabella  riportata  al  comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni,  ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255".