DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
             (Indennita' operative ed altre indennita') 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  394,  le
parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite  dalle  seguenti:
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11,
13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15  e  16  .
Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360,  nonche'  il  comma  2
dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge  23  marzo
1983, n. 78. 
  2. Al personale militare che passi da una ad  altra  condizione  di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e
3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi  2
e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio  1996,  n.
360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete
la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita'  di
impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali  annue  di
cui all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,  n.  360.  Il
servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile  per  la
maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro  beneficio  di
legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno  sono  cumulabili  ai
fini delle medesime maggiorazioni. 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  l'indennita'  giornaliera
prevista per i giorni di effettivo  servizio  al  personale  militare
controllore del traffico aereo, assistente  controllore,  nonche'  al
restante personale militare delle Forze  Armate  impiegato  in  turni
continuativi, e' incrementata rispettivamente  di  lire  4.000,  lire
3.000 e lire 2.000. (3) ((7)) 
  4. Il personale destinatario delle indennita' di impiego  operativo
fondamentali e supplementari, che transita al ruolo  superiore  o  in
servizio  permanente  e,  a  parita'  di  impiego,  si  trovi   nella
condizione di avere diritto ad un'indennita' di  misura  inferiore  a
quella  di  cui  sia  gia'  provvisto,  conserva  il  trattamento  in
godimento. 
  5. A decorrere  dal  1°  dicembre  1999  al  personale  chiamato  a
prestare servizio in attivita' di  istituto  nei  giorni  di  Natale,
Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna  festivita'
un compenso nella misura lorda di lire 63.000. 
  6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999,  ai   soli   fini   della
determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede  e
di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 %
dell'indennita' operativa di base si fa riferimento  alla  tabella  I
allegata al presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art.  5,  comma
6) che "A  decorrere  dal  1  luglio  2002  l'indennita'  giornaliera
prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio  normativo
Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60  euro,  di  2,60
euro e di 1,60 euro". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art.  13,  comma
15) che "A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
l'indennita' giornaliera prevista per  il  personale  militare  delle
Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo  4,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.
255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10".