stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Indennità operative ed altre indennità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 .
Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e 3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. (3)
((7))
4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 15) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10".