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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
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Art. 4

Indennità di impiego operativo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto".
2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l'indennità mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78.
((Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.))
3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, ele- vate a 135 e 115.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1997 compete un'importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

Livello V .................................... L. 24.000
Livello VI ................................... L. 26.000
Livello VI-bis ............................... L. 28.000
Livello VII .................................. L. 30.000
Livello VII-bis .............................. L. 33.000
Livello VIII ................................. L. 35.000
Livello IX ................................... L. 40.000 (1)
(2) (3a)
9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000

2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 4) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso.
L'importo aggiuntivo pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ...................................186.000
livello VI ..................................193.500
livello VI-bis ..............................201.000
livello VII ................................ 208.000
livello VII-bis ............................ 216.000
livello VIII ...............................224.000
livello IX .................................241.000

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
Lire
-
livello V ....................................78.000
livello VI ...................................81.500
livello VI-bis ...............................84.000
livello VII ..................................87.000
livello VII-bis ..............................89.000
livello VIII .................................94.000
livello IX ...................................94.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
Lire
-
livello V ...................................264.000
livello VI ................................. 275.000
livello VI-bis ..............................285.000
livello VII .................................295.000
livello VII-bis .............................305.000
livello VIII ................................318.000
livello IX ..................................335.000

4. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare".
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AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10) che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo 4, compete nelle seguenti misure mensili lorde:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 173,01

Maggiore ... 173,01

Capitano ... 164,23

Tenente ... 164,23

Sottotenente ... 157,52

1° Maresciallo ... 157,52

Maresciallo Capo ... 152,36

Maresciallo Ordinario ... 147,19

Maresciallo ... 142,03

Sergente Maggiore Capo ... 147,19

Sergente Maggiore ... 142,03

Sergente ... 142,03

Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35

Caporal Maggiore Capo ... 136,35

Caporal Maggiore Scelto ... 136,35

1° Caporal Maggiore ... 136,35

Sottotenente CPL ... 142,03

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1
sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 20,99

Maggiore ... 20,99

Capitano ... 27,77

Tenente ... 25,77

Sottotenente ... 24,48

1° Maresciallo ... 29,48

Maresciallo Capo ... 30,64

Maresciallo Ordinario ... 31,81

Maresciallo ... 32,97

Sergente Maggiore Capo ... 29,81

Sergente Maggiore ... 31,97

Sergente ... 28,97

Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65

Caporal Maggiore Capo ... 31,65

Caporal Maggiore Scelto ... 30,65

1° Caporal Maggiore ... 29,65

Sottotenente CPL ... 32,97

3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli
importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Euro
- -

Tenente Colonnello ... 19,00

Maggiore ... 19,00

Capitano ... 22,00

Tenente ... 22,00

Sottotenente ... 22,00

1° Maresciallo ... 23,00

Maresciallo Capo ... 23,00

Maresciallo Ordinario ... 23,00

Maresciallo ... 23,00

Sergente Maggiore Capo ... 25,00

Sergente Maggiore ... 25,00

Sergente ... 25,00

Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00

Caporal Maggiore Capo ... 25,00

Caporal Maggiore Scelto ... 25,00

1° Caporal Maggiore ... 25,00

Sottotenente CPL ... 23,00

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ............... 194,00
Maggiore .......................... 194,00
Capitano ......................... 192,00
Tenente .......................... 190,00
Sottotenente ...................... 182,00
1° Maresciallo ................... 187,00
Maresciallo Capo ................ 183,00
Maresciallo Ordinario ............ 179,00
Maresciallo ....................... 175,00
Sergente Maggiore Capo............ 177,00
Sergente Maggiore ................. 174,00
Sergente .......................... 171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto..... 169,00
Caporal Maggiore Capo............ 168,00
Caporal Maggiore Scelto.......... 167,00
1° Caporal Maggiore................ 166,00
Sottotenente CPL................. 175,00".