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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1999
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Art. 17

Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità


Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8" sono sostituite dalle altre: "è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8".
Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255))
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Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, numero 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.