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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  12-4-1983

Art. 16

Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale


Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:
poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.
Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.