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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  12-4-1983

Art. 13

Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo


Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.