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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (6a)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
((10))

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

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AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è così disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora più favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto»".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare".