LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 49.
            Norme particolari per i comuni e le province

  1.  Per  l'anno  1998  conservano  validita' le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma  164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A
valere  sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800
milioni,   l'importo   di   lire   544.300   milioni   corrispondente
all'incremento  dei  trasferimenti  erariali per l'anno 1998 rispetto
all'anno 1997 e' distribuito nel modo seguente:
    a)   245.300   milioni  sono  ripartiti  con  i  criteri  di  cui
all'articolo  9,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244;
    b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per
la  fiscalita' locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
    c)  165.000  milioni  vanno  ad incrementare il fondo ordinario e
sono  ripartiti  ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
  2.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno  1998  degli  enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1998. E'
altresi'  differito  al  28  febbraio  1998  il  termine previsto per
deliberare  le  tariffe,  le  aliquote  di imposta e le variazioni di
reddito  per  i  tributi  locali e per i servizi locali relativamente
all'anno   1998.  All'articolo  9,  comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel
periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle
seguenti  "e  a  partire  dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo
periodo  del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669
del 1996 e' soppresso.
  3.  Per  l'anno  1998,  i  termini  per  il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e
per  il  versamento  della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche,  previsti,  rispettivamente,  dagli  articoli  8  e 50 del
decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro
il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
  4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'applicazione  delle  prescrizioni  di  cui  all'articolo 9
decorre  dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento    di   ciascun   servizio   l'importo   dell'ammortamento
accantonato  per  i  beni  relativi,  con la seguente gradualita' del
valore  calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6
per  cento  del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c)
per  il  2001  il  18  per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per
cento del valore".
  5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, per l'emanazione, con uno o piu'
decreti  legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' prorogato al 31 luglio
1999. (10)
  6.  Per  gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla
normativa  vigente  e,  da  ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno
1997,  n.  244,  la  base  di  riferimento  per  l'aggiornamento  dei
trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni
e  alle  comunita'  montane  e'  costituita dalle dotazioni dell'anno
precedente  relative  al  fondo  ordinario, al fondo consolidato e al
fondo  perequativo.  L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato
in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e
2000.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita   la   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono
individuati  i  fondi  cui  assegnare  tutte  o  parte delle predette
risorse aggiuntive.
  7.  I  proventi  delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui
all'articolo  18  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni,   e   all'articolo   15  della  medesima  legge,  come
sostituito  ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n.
47,  possono  essere  destinati  anche  al  finanziamento di spese di
manutenzione  del  patrimonio  comunale.  A  tal  fine  al  comma  11
dell'articolo   39  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato  dall'articolo  2,  comma  37,  lettera h), della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni
di  cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge
23  dicembre  1994,  n.  724,  come  modificato  dal decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d),
della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  relative  alla  mancata
presentazione  dei  documenti,  si  applicano  anche  alle domande di
condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47,  per  cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza
di documentazione obbligatoria per legge.
  8.  I  mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1
luglio  1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto  1986,  n.  488,  per  i  comuni  con popolazione fino a 5.000
abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al
31  dicembre  1992  compreso,  nonche'  i  mutui  di  cui  al comma 3
dell'articolo  1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere
impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
  9.  Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' abrogato.
  10.  La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico
approvato  con  regio  decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e succes- sive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
    "a)  in  prestiti  ad  Amministrazioni  statali,  enti  pubblici,
regioni,  comuni,  province, comunita' montane, consorzi di bonifica,
irrigazione  o  miglioramento  fondiario,  consorzi tra enti locali o
altri  enti  pubblici,  aziende  speciali  e  societa' per azioni o a
responsabilita'   limitata   a   prevalente   capitale  pubblico  che
gestiscono pubblici servizi;".
  11.  Il  fondo  nazionale  ordinario  per  gli  investimenti di cui
all'articolo  41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
riservato  per  l'80  per  cento  delle disponibilita' complessive ai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  cinquemila  abitanti  e  alle
comunita' montane.
  12.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge
28   dicembre   1995,   n.  549,  per  l'anno  1998,  ai  fini  della
determinazione  del  costo di esercizio della nettezza urbana gestito
in  regime  di  privativa  comunale,  i  comuni possono, con apposito
provvedimento    consiliare,   considerare   l'intero   costo   dello
spazzamento  dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MAGGIO 1998, N. 146.
  14.  Per  gli  anni  1997  e 1998 i proventi della casa da gioco di
Campione  d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una
nuova  organica  normativa  sulla  ripartizione  dei proventi, in via
prioritaria  al  canone  dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al
finanziamento  del  bilancio  del comune di Campione d'Italia, tenute
presenti  le  particolari  condizioni  geopolitiche  e le esigenze di
sviluppo.  La  quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso
di  conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di
funzionamento  del  comune di Campione d'Italia non potranno superare
le  previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio
di  previsione  del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50
per  cento  allo  Stato  per  il  finanziamento  del  fondo nazionale
speciale  per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di
Como  e  per  il  16  per  cento  alla  provincia  di Lecco. Le somme
assegnate  alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate
d'intesa  con  i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per
contributi  da  assegnare  ai  comuni  per  opere pubbliche. Le somme
spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale
di  base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
  15.  Gli  enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005
all'estinzione  anticipata  di passivita' onerose derivanti dai mutui
in  essere  al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione
di  nuovi  mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo
debito   alla   fine  dell'anno  precedente  attestato  dall'istituto
mutuante,  maggiorato  dell'indennizzo  eventualmente previsto a tale
titolo  nei  contratti  in precedenza sottoscritti. Tale facolta' non
comporta   alcuna   modifica  in  ordine  alla  durata  originaria  e
all'ammontare  del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.
Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata
dei  mutui  mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di
urbanizzazione.  In tale caso la disposizione si applica a condizione
che  si  tratti  di  mutui  per  le  medesime finalita' alle quali e'
vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
  16.  Nel  caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi
dalla   Cassa  depositi  e  prestiti  agli  enti  locali  risulti,  a
completamento  dei  lavori, inferiore all'importo concesso l'ente lo-
cale puo', secondo procedure determinate con decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, chiedere di
utilizzare,   anche   cumulativamente,   le   quote  residue  per  la
realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
  17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I1 comune utilizza
le  aree  espropriate  per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere  industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante
la  cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie
sulle aree medesime".
  18.  Sono  considerati validi gli strumenti urbanistici gia' intesi
approvati  a  seguito  dell'applicazione,  da parte degli enti che li
hanno  adottati,  delle  procedure  del silenzio assenso previste dai
decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26
gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26
luglio  1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n.
498,  24  gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996,
n.  285,  22  luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui
effetti  sono  fatti  salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione,
il  termine  di  centottanta  giorni  previsto  per la formazione del
silenzio-assenso,  non  maturato  nel  periodo di vigenza del singolo
decreto-legge,  si  intende  raggiunto  nel  periodo  di  vigenza dei
successivi decreti-legge. ((22))
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto(con l'art. 31, comma 40)
che  "il  termine  di  cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in  G.U.  1a  s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 18 del presente articolo.