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LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

Norme per la edificabilità dei suoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  2-3-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

(Norme transitorie)


Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.(5)(6)
((7))

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini su indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili.(3)(5)
((7))

In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1980, n.385 ha disposto (con l'art.8 comma 1) che:" Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni. La sanzione di cui allo stesso comma non è applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 gennaio 1981, n.4 convertito senza modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n.58 (in G.U. 13/3/1981, n.72) ha disposto (con l'art.1 comma 2) che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18 (in G.U. 29/2/1987,n.59) ha disposto (con l'art.6 comma 7) che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 dicembre 1984, n.901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n.42 (in G.U. 1/3/1985, n.52) ha disposto (con l'art.1 comma 5-quater)che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985."
Ha inoltre disposto (con l'art.1 comma 5-quinquies) che:" Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."