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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto legislativo: 17/05/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 117

(Gradualità di ammortamento dei beni)
((
1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:
a) per il 2000 il 6 per cento del valore;
b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
d) per il 2003 il 24 per cento del valore.
))
2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili
non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che " la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore"