DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto legislativo: 17/05/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 117 
               (Gradualita' di ammortamento dei beni) 
  ((1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 
   decorre dall'anno 2000. A  tal  fine  gli  enti  locali  iscrivono
   nell'apposito   intervento   di   ciascun    servizio    l'importo
   dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la  seguente
   gradualita' del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo
   71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12
   per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento  del  valore;
   d) per il 2003 il 24 per cento del valore.)) 
  2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili 
   non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono
   essere considerati, con  modalita'  definite  dal  regolamento  di
   contabilita', interamente ammortizzati. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla 
   L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art.  8,  comma  1,
   lettera  e))  che  "  la  gradualita'  nell'ammortamento  di  beni
   patrimoniali di cui al  comma  1  dell'articolo  117  del  decreto
   legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 
    1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 
    2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 
    3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 
    4) per il 2000 il 24 per cento del valore"