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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 444

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 (in G.U. 27/12/1995, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  18-5-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributi in favore degli enti locali
1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.
2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica
(( vigente prima della data del 31 agosto 1993 ))
.
Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa.
4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.