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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 444

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 (in G.U. 27/12/1995, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di finanza locale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Contributi in favore degli enti locali
  1.  Per  l'anno  1995  e' autorizzata, per le finalita' di cui alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano per il successivo riparto
tra  le  comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione
residente  in  territorio  montano  e  per  la meta' sulla base della
superficie  dei  territori  classificati montani secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.
  2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui  al  comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 130.000 milioni a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a
favore  del  comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il   comune   di  Palermo  sono  tenuti  a  trasmettere  al  Ministro
dell'interno  una  relazione  sugli  specifici  programmi di lavoro e
sulle  opere  pubbliche  che  saranno  intrapresi per l'anno 1995; il
Ministro  dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
  3.  Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati  ad  utilizzare,  per  le finalita' di cui al comma 2, le
eventuali  disponibilita'  non  utilizzate  derivanti  dai contributi
statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  settembre  1984,  n. 618, e al
decreto-legge  12  febbraio  1986,  n.  24,  convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
 3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei
consigli  comunali  per  infiltrazioni  mafiose  sono  autorizzate ad
utilizzare  contributi  statali  di  natura  corrente  non altrimenti
utilizzati  ed  altre  risorse  della  stessa natura nei limiti delle
disponibilita'  dei  rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico
attraverso  il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico
del  personale  scoperto in misura superiore al venti per cento della
pianta  organica  ((  vigente prima della data del 31 agosto 1993 )).
Possono   essere   messi   a  concorso  posti  nella  misura  massima
corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e
l'ottanta per cento della pianta organica stessa.
  4.  L'erogazione  del  contributo  agli  enti  di cui al comma 2 e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al  50  per  cento  dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro  il  mese  di  luglio,  la  seconda  verra' erogata nel mese di
settembre,  previa  presentazione  della  relazione  sugli  specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari  a  lire  246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a
lire   186.000   milioni,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  lo stesso 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
60.000  milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno  1995,  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si  applica  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per la
copertura  dei  posti,  di  cui  al comma 14, dell'articolo 22, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo
di  incarico,  e  comunque per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla pubblicazione del bando di concorso.