DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 13-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali 
  1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun  comune  ed  a
ciascuna comunita'  montana  spettano  contributi  ordinari  annuali,
destinati  al  finanziamento  dei  servizi  indispensabili  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: 
    a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario  e'  dato
dalla somma dei contributi ordinari,  perequativi  e  del  contributo
finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma
1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno  1993,  dalla  quale  viene
detratta annualmente e per sedici anni  consecutivi,  una  quota  del
cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed  alla  quale  viene  aggiunto  il  contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte  di  contributi  ordinari  destinata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate
o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo  massimo
e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei  contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993.  L'importo  relativo  e'
comunicato,  attraverso  il  sistema   informativo   telematico   del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre  per  il  triennio
successivo; 
    b) comuni. Il  contributo  ordinario  e'  dato  dalla  somma  dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo  finanziato  con  i
proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2  dell'articolo
35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito  dell'ICI  per  il
1993 con l'aliquota del 4 per  mille,  diminuito  della  perdita  del
gettito  dell'INVIM.  Dalla  somma  cosi'  calcolata  viene  detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota  del  cinque  per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito
con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando  le  quote
detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
dei  contributi  ordinari  destinati  al  finanziamento  dei  servizi
indispensabili per le  materie  di  competenza  statale,  delegate  o
attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella  misura
del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e  perequativo
attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato,  attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero  dell'interno,  entro
il mese di settembre per il triennio successivo; 
    c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
dei contributi ordinari  e  di  quello  finanziato  con  il  provento
dell'addizionale energetica  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  35
attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge  l'incremento  annuale
delle risorse di cui  al  comma  4  dell'articolo  35,  da  assegnare
prioritariamente, con i  criteri  previsti  dall'art.  29,  comma  3,
lettera a) , alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La
somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla  base
della  popolazione  montana.  L'importo   relativo   e'   comunicato,
attraverso  il   sistema   informativo   telematico   del   Ministero
dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
(15) ((25)) 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504.