DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 13-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 39. 
                          Fondo consolidato 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  confluiscono   nel   fondo
consolidato le risorse relative  ai  seguenti  interventi  finanziari
erariali  finalizzati,  negli  importi  iscritti   nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: 
    contributi   per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo
al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2-
bis del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi  per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti   dal
personale assunto ai  sensi  della  legge  1  giugno  1977,  n.  285,
previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del  1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi  per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti   dal
personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della  legge  28  ottobre
1986, n. 730, ed ai sensi  del  comma  1-  bis  dell'articolo  1  del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n.  472,  previsti  dall'articolo  10  del
citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi   per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione  del  contratto  collettivo  di  lavoro   1985-1987
relativo al  comparto  del  personale  degli  enti  locali,  previsti
dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi in favore del comune di Roma  previsti  dal  comma  26
dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
    contributi in favore della  gente  di  mare,  delle  vittime  del
delitto  e  degli  invalidi  del  lavoro,  previsti  dal   comma   25
dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
    contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma  5
dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; 
    contributi per  il  finanziamento  delle  spese  sostenute  dalle
amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati  dal
comma 4 dell'articolo 2 della legge 15  novembre  1989,  n.  373,  in
relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. 
  2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1,  pur  confluendo  nel
fondo consolidato,  conservano  la  destinazione  specifica  prevista
dalle norme di legge relative. 
  3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti  a  seguito  della
ripartizione  del  fondo,  e'  comunicato,  attraverso   il   sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno entro  il  mese  di
settembre, per il triennio successivo. (15) ((25)) 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504.