DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 13-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
          Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati 
 
  1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo  35
e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato  lo  stato
di dissesto finanziario al fine di  attivare  le  seguenti  procedure
previste  dall'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66   del   1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e  succes-
sive modificazioni: 
    a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe
demografica di appartenenza. A tal fine,  si  considerano  le  classi
demografiche,  con  l'unificazione   delle   ultime   due,   indicate
all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge  n.  66
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,
ed  i  contributi  ordinari  destinati   alla   fine   dell'esercizio
precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie; 
    b) rimborso del trattamento  economico  lordo  per  il  personale
dichiarato in esubero ed  effettivamente  trasferito  per  mobilita',
dalla  data  della  deliberazione  della  graduatoria  a  quella   di
effettivo trasferimento. 
  2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui
all'articolo 36, comma 1, lettera b). ((25)) 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504.