LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1985
                               ART. 6. 
 
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis,  2-ter  e  13,
comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1983,  n.  131  -  e
modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge  27  dicembre
1983,  n.  730  -  il  Ministero  dell'interno   e'   autorizzato   a
corrispondere agli enti locali, per l'anno  1985,  somme  di  importo
pari a quelle spettanti ai sensi del primo  comma  dell'articolo  13,
lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n.  730,  e
degli articoli 4-bis e 4-ter del  citato  decreto-legge  28  febbraio
1983, n. 55. 
  Per l'anno 1985, il termine per la  deliberazione  dei  bilanci  di
previsione dei comuni e delle province  e'  fissato  al  sessantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
Correlativamente  restano  modificati  gli  altri  termini  per   gli
adempimenti, connessi a tale  deliberazione,  previsti  nell'articolo
1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1983,  n.  131.  Nei
comuni e nelle province ove si svolgono - entro il 15 giugno  1985  -
le elezioni amministrative, se il  comitato  regionale  di  controllo
formula  richiesta  di  elementi  integrativi  e  se  tale  richiesta
perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle  loro
funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei  termini  di
legge, alle integrazioni ed eventuali  modifiche,  con  deliberazione
adottata ai sensi dell'articolo 140 del  testo  unico  approvato  con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143. 
  Le comunita' montane devono deliberare il  bilancio  di  previsione
per l'anno 1985 entro settantacinque giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. Lo schema di bilancio e' stabilito con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentite   l'Unione   nazionale   comuni   e   comunita'   montane   e
l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  da  emanarsi
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti  ai  sensi
degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.
55, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno  1985,  rispettivamente,  in
lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi. 
  Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per  i  comuni  di
cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985  la  spesa  corrente,  calcolata
sulla base dei criteri indicati  nell'articolo  5  del  decreto-legge
stesso,  e'  altresi'  decurtata  delle  spese   -   per   la   parte
corrispondente alle relative entrate - sostenute dai  comuni  per  lo
svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di  assistenza
loro trasferite ai sensi del penultimo  comma  dell'articolo  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616.  Gli
enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero  dell'interno,  con
apposita  certificazione  a  firma  del  sindaco  e  del   segretario
comunale, l'importo relativo  alla  predetta  deturpazione  entro  il
termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. 
  Il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad  erogare,  per  l'anno
1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti  ed  ai  comuni
terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, una somma
che assicuri un incremento dei  trasferimenti  ordinari  statali,  al
netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al  tasso  programmato
di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati  dalla  quota  del
fondo perequativo di cui alla  lettera  c)  dell'articolo  4-bis  del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge  26  aprile  1983,  n.  131.  In  caso  di
insufficienza,  l'erogazione  e'  effettuata  in   proporzione   alla
disponibilita'. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo  di  cui
alla lettera c)  dell'articolo  4-bis  del  citato  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, e' effettuata secondo le norme vigenti. 
  Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni
pubbliche di assistenza e  beneficenza  in  base  a  norme  di  leggi
regionali  e  che  non  abbiano  usufruito  dei   benefici   di   cui
all'articolo 26-bis  del  decreto-legge  28  febbraio  1981,  n.  38,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  1981,
n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985  un  contributo  straordinario
pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I  comuni  sono
tenuti  a  comunicare  al  Ministero   dell'interno,   con   apposita
certificazione  a  firma  del  sindaco  e  del  segretario  comunale,
l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a
pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi  sono  prelevati
dalla  quota  del  fondo  perequativo  di   cui   alla   lettera   c)
dell'articolo 4-bis  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1983,
n. 131. 
  I  contributi  per  l'anno  1985  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,  da  corrispondere
alle province e  ai  comuni  con  popolazione  superiore  agli  8.000
abitanti sono erogati in misura pari al 60  per  cento.  La  restante
quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio del 1986  ai
comuni con popolazione da 8.001 a  20.000  abitanti  e  nel  mese  di
febbraio del 1986 agli altri enti. Le quote dei  predetti  contributi
spettanti al comune di Napoli vengono interamente  corrisposte  entro
l'anno 1985 in due  rate  semestrali,  rispettivamente  entro  il  20
gennaio e il 20 giugno. 
  Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio  1983,
n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile
1983, n. 131, e' sostituito dal seguente: 
  "L'erogazione della quarta rata resta  subordinata  all'inoltro  ai
Ministeri dell'interno e del tesoro, entro  il  30  giugno  1985,  di
apposite certificazioni sul bilancio  1985  e  sul  conto  consuntivo
1983, le cui  modalita'  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  l'Unione   delle
province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo  3
per il solo certificato sul bilancio. I comuni  e  le  province  sono
altresi' tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo
1984 entro il 20 settembre 1985". 
  All'erogazione  dei  trasferimenti  statali  per  l'anno  1985   si
provvede in unica soluzione: 
    a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti  ai
sensi degli articoli 4-bis e  4-ter  del  decreto-legge  28  febbraio
1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983, n. 131; 
    b) entro il 31 maggio 1985,  per  gli  importi  dovuti  ai  sensi
dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c),  della  legge  27
dicembre 1983, n. 730; 
    c) entro il 30 settembre 1985, per gli  oneri  da  sostenere  nel
1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo  13,
comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato
dal sesto comma dell'articolo 13 della legge  27  dicembre  1983,  n.
730. 
  L'erogazione dei trasferimenti di cui alla  lettera  c)  del  comma
precedente  e'  subordinata  alla  presentazione   della   prescritta
certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985. 
  I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo  che  la
Cassa stessa  abbia  manifestato  la  propria  indisponibilita'  alla
concessione del mutuo. Tale  divieto  non  si  applica  ai  mutui  da
assumere con la direzione generale degli istituti di  previdenza  del
Ministero del tesoro e con l'Istituto per  il  credito  sportivo.  La
Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita'
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   della
richiesta. La mancata risposta, trascorso tale  termine,  equivale  a
dichiarazione di indisponibilita'. 
  I consorzi di comuni, costituiti a norma della  legge  27  dicembre
1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i  contratti
di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate  derivanti  ai  consorzi
medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959 del 1953. 
  A titolo di  concorso  negli  oneri  derivanti  ai  comuni  e  alle
province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 e'
autorizzata la spesa ulteriore di  lire  662  miliardi  da  iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. 
Il concorso dello Stato di  cui  al  comma  1  dell'articolo  13  del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.  131,  e'  elevato  al
cento per cento dell'onere di  ammortamento  dei  mutui  assunti  dai
comuni e dalle province durante il  1984  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza  del
Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. 
  Il concorso dello Stato e' altresi'  assicurato  nella  misura  del
cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui  contratti  con
istituti  diversi  dalla  Cassa  depositi  e   prestiti,   ai   sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,   n.   55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1983,
n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982,  n.  308,  che
abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo  10  della  stessa
legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui  alla  lettera  e)
dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. 
  Il concorso dello Stato e' inoltre corrisposto per gli altri  mutui
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28  febbraio  1983,
n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico
degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa  depositi
e prestiti. 
  Qualora la complessiva dotazione di  bilancio  non  copra  l'intero
onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui  di  cui
al precedente comma. Ove la dotazione di  bilancio  lo  consenta,  il
concorso dello  Stato  per  gli  stessi  mutui  e'  proporzionalmente
aumentato. 
  Dopo  il  primo  periodo  del  comma   1   dell'articolo   13   del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Il concorso dello Stato compete  anche  per  i  mutui  assunti  da
consorzi fra enti locali, a  condizione  che  sia  stato  deliberato,
anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a
carico dei bilanci degli stessi enti locali, da  parte  dei  relativi
consigli,  delle  rate  di  ammortamento  per  tutta  la  durata  del
prestito". 
  Per i mutui assunti negli anni  1983  e  1984,  la  sanzione  della
riduzione dei contributi statali per rate  di  ammortamento  previste
nella seconda parte del comma 1.1 dell'articolo 13 del  decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' applicata, ove piu' favorevole
all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione  esistente
tra l'importo complessivo dei mutui contratti  con  istituti  diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle  ipotesi  previste
all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui
contratti nello stesso esercizio. La sanzione  cosi'  determinata  e'
inoltre ridotta: 
    a) del 30  per  cento  se  i  contributi  erariali  per  rate  di
ammortamento dei mutui sono contenuti  entro  il  20  per  cento  dei
contributi erariali totali; 
    b) del 20  per  cento  se  i  contributi  erariali  per  rate  di
ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il  30  per  cento
dei contributi erariali totali; 
    c) del 10  per  cento  se  i  contributi  erariali  per  rate  di
ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il  40  per  cento
dei contributi erariali totali. 
  Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti
dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131,  per  l'anno  nel
quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione. 
  Resta fermo l'obbligo per gli enti locali  di  fronteggiare,  senza
aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui  suddetti
mutui  assunti  al  di  fuori  delle  ipotesi  dell'articolo  10  del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 
  Ai fini dell'applicazione dell'articolo  13  del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti  del
1984 integrativi, modificativi o di revoca dei  mutui  contratti  nel
1983. 
  Il  concorso  dello   Stato   nel   finanziamento   dell'onere   di
ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto
dall'articolo  13  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,   n.   55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1983,
n. 131, e' attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto  di
mutuo: 
    a) sia stato stipulato in forma pubblica; 
    b) preveda l'ammortamento in un periodo non  inferiore  a  cinque
anni, con l'obbligo del rimborso della  quota  di  capitale  sin  dal
primo anno; 
    c)  indichi  esattamente  la  spesa  da  finanziare  e  dia  atto
dell'intervenuta  approvazione   del   progetto   esecutivo   qualora
necessario per la tipologia della spesa stessa; 
    d) preveda espressamente l'erogazione per  stati  di  avanzamento
dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 
1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione
di tesoreria dello Stato. 
  I comuni e le province  sono  tenuti  ad  adeguare,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  i  contratti  di
mutuo alle disposizioni del presente articolo. 
  Il Ministero dell'interno e' autorizzato dal 1985  a  corrispondere
agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i  criteri  e
modalita' stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentita
l'ANCI, le seguenti somme che  affluiscono  annualmente  al  bilancio
dello Stato: 
    a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente  di
mare,  dichiarato  estinto  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 febbraio 1980; 
    b) le entrate della Cassa per il  soccorso  e  l'assistenza  alle
vittime del delitto, dichiarata  estinta  con  l'articolo  1-bis  del
decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,  n.  641,  attribuite  ai
comuni ai sensi dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 marzo 1979; 
    c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle  funzioni
di carattere assistenziale svolte  dall'Istituto  stesso,  trasferite
con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979. 
  Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il  Tesoro
per spedalita' romane di cui alla  legge  18  giugno  1908,  n.  286,
maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  Alla ripartizione fra i comuni  della  Sardegna  delle  somme  loro
spettanti per lo svolgimento delle funzioni  attribuite  in  base  al
decreto del Presidente della  Repubblica  19  giugno  1979,  n.  348,
provvede la regione Sardegna con i criteri di  cui  all'articolo  132
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616.
Le  somme  all'uopo  occorrenti  sono  annualmente  corrisposte  alla
regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire  dall'anno  1985
l'importo complessivo da ripartire fra i  comuni  della  Sardegna  e'
determinato in lire 8 miliardi. 
  Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e  per  ogni
scaglione di incremento di valore imponibile,  nella  misura  massima
prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643. 
  Per l'anno 1985 sono aumentate a  lire  12,  per  ogni  kilowattora
consumato, la  misura  dell'addizionale  sul  consumo  della  energia
elettrica di cui al comma 4 dell'articolo  24  del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, ed  a  lire  5  ciascuna  quella  delle
addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo. 
  Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della  legge
10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo  25,  comma  4,  del
decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a  lire
150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I
conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori  del
servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno. 
  La  maggiorazione  del  10  per  cento  prevista,  per   il   1984,
dall'articolo 11, primo comma della legge 27 dicembre 1983,  n.  730,
sulle  tariffe  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
dell'articolo  25  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,   n.   55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1983,
n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di
spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai
diritti sulle pubbliche affissioni, e' stabilita,  per  l'anno  1985,
nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione,
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata
legge n. 730 del 1983. 
  Le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 10 novembre 1978, n.  702,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7
per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire  superiori.
Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui
termine ultimo di pagamento  scade  successivamente  al  30  dicembre
1984. 
  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del  decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, e' elevata a lire 500 milioni. 
  Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del  regio  decreto  2
gennaio 1913, n. 453,  modificato  dall'articolo  1  della  legge  15
aprile 1965, n. 344, dopo le parole "loro consorzi", sono aggiunte le
seguenti: "comunita' montane". 
  Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.
55, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1983, n. 131, e' sostituito dal seguente: 
  "La  somma  da  rimborsare  viene  calcolata  tenendo  conto  della
differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e  la
somma accertata, comprensiva delle  quote  versate  e  di  quelle  da
versare". 
  All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, e' aggiunto il
seguente comma: 
  "Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere  alle
amministrazioni  comunali  delle  isole,  indicate  nella  tabella  A
allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378,  che  abbiano  realizzato
impianti di rifornimento idrico a  risparmio  energetico,  contributi
annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo  del  50
per  cento  delle  somme   altrimenti   occorrenti   per   provvedere
all'approvvigionamento idrico dell'isola". 
  Al quinto comma dell'articolo  13  del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 51, le parole "31  maggio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio". 
  Per  le  aziende  speciali  degli  enti  locali  appartenenti  alle
categorie individuate ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  10
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di
gestione dell'anno 1984 si provvede con  le  modalita'  indicate  dal
comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1983,
n. 131.