DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-ter

  (1)  Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per
le province, il cui importo e' stabilito dalla legge finanziaria.
  (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
    a)  per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
    b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali,  quali  risultano  dalle  segnalazioni  effettuate dalle
province  in  esecuzione  del  decreto  del  Ministro dell'interno 30
giugno  1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate
in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
    c)  per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente
in  ciascuna  provincia,  moltiplicata  per  il reciproco del reddito
medio  pro  capite  della provincia stessa, quale risulta dalle stime
appositamente  effettuate  dall'ISTAT per l'applicazione del presente
articolo,  con  riferimento  agli  ultimi dati disponibili al momento
della ripartizione;
    d)  per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente pro
capite  prevista  nel  bilancio  di  previsione  del  penultimo  anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione  e'  effettuata  secondo  il procedimento indicato negli
articoli 4 e 5.
  (3)  Qualora  in  un  esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire  ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero  essere  inferiori  alla  consistenza delle suddette quote,
ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in
base alla popolazione residente.
  (4)  Il  Ministro  dell'interno  provvede  con  proprio decreto, da
emanare  entro  il  31  ottobre  1983  per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre  1984  per  l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti  dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui
alle lettere a), b) e c). (6) ((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che  i  fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai
sensi   degli  articoli  4-bis  e  4-ter  del  citato  decreto,  sono
stabiliti,  per  l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi
ed in lire 250 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che i fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi
degli  articoli  4-bis  e  4-ter  del  presente  decreto-legge,  sono
stabiliti,  per  l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi
ed in lire 203 miliardi.