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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-ter


(1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.
(2) Il fondo perequativo è ripartito:
a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.
(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente.
(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere a), b) e c). (6)
((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che i fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che i fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del presente decreto-legge, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.