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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 10 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.
Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:
le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;
i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.
L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali e effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.
A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.
Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 51 comma 1) che "dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3".