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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  18-11-1978 al: 12-1-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze; Decreta:

Art. 1


In deroga alle disposizioni vigenti, il termine per l'esame del bilancio preventivo 1979 dei comuni e delle province da parte del comitato regionale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste sospensive hanno effetto solo se motivate.
Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.
Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.