DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-1973
                              Art. 13.
                        Decadenze e rimborsi

  L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle
violazioni  alle  norme  del  presente  decreto  entro  il termine di
decadenza  di  tre  anni  decorrenti  dal  giorno  nel quale e' stata
commessa la violazione.
  Il   contribuente   puo'   chiedere  la  restituzione  delle  tasse
erroneamente  pagate  entro  il  termine  di  decadenza di tre anni a
decorrere  dal  giorno  del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto
sottoposto  a  tassa,  dalla  data  della  comunicazione  del rifiuto
stesso.
  Non   e'   ammesso   il   rimborso   delle  tasse  pagate  in  modo
straordinario.
  Nonostante  l'inutile  decorso  del  termine di cui al primo comma,
l'atto  per  il  quale  non  sia  stata  corrisposta  la  tassa sulle
concessioni  governative  non,  acquista  efficacia  sino a quando la
tassa  stessa  non  venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le
sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.