LEGGE 21 dicembre 1978, n. 861

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  La  gestione  del rifornimento idrico delle isole minori, demandata
dalla  legge  9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n.
378,  al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio
1975,  numero  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando
le  attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua
di competenza del Ministero della difesa.
  ((Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle
amministrazioni  comunali  delle  isole,  indicate  nella  tabella  A
allegata  alla  legge  19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato
impianti  di  rifornimento  idrico a risparmio energetico, contributi
annui  a  ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50
per   cento   delle   somme   altrimenti  occorrenti  per  provvedere
all'approvvigionamento idrico dell'isola)).