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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 861

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985
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Art. 3


La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.
((Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola))
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