stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  2-3-1983

Art. 12


(1) Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari. (2) A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
(3) L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è abrogato.