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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 2-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  (1)  Il  bilancio  di  previsione  dei  comuni e delle province per
l'anno  1983  deve  essere  deliberato in pareggio entro il 31 maggio
1983.
  (2)  La  relativa  deliberazione,  corredata  dal  bilancio  e  dal
certificato  di  cui  al  successivo  articolo 3, viene trasmessa dal
segretario  dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci
giorni successivi all'adozione.
  (3)  Il  controllo  dei  bilanci  da  parte  degli organi regionali
avviene  con  le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
  (4)  I  comuni  e  le  province  sono tenuti a rettificare entro il
termine  perentorio  del  31  maggio  1983,  a  pena di decadenza, le
certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981
e  le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi
erariali  per  gli  stessi anni, secondo le richieste istruttorie del
Ministero dell'interno.
  (5)  Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle
definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli
atti e con esclusione delle partite in contestazione.
  (6)  Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383,  relativo  alla  presentazione da parte dei tesorieri degli enti
locali  del  conto  consuntivo  per  l'esercizio  1982,  si applica a
decorrere  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.