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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  9-6-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 25



(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:
a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983; (12)
c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche. (6)
Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.
(2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.
((15))

(3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
(4) All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione". Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.
(5) Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole "dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse e sostituite con: "1984".
(6) L'articolo 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.
La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
(7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.
(8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui allo articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1 marzo 1983.
(9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.
(10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1 gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
(11) È soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.
(12) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del presente decreto-legge, relative alle tasse di occupazione temporanee e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso articolo 25, maggiorata del dieci per cento.
Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, ha disposto (con l'art. 18, comma 6-bis) che con effetto dal 1 gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte costituzionale con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1994, n. 24), ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del presente decreto, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.