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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



(1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.
(2) Le suddette percentuali dei trasferimenti statali sono incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
(3) Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
(4)
((La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare))
.
(5) La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente decreto.
(6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d. 6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982.
(7) L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione.
(8) Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 - diminuiti degli importi riportati nei punti d. 6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 - aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento.
(9) Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.
(10) Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dello interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.