DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  (1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione  della  sovrimposta
di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale  titolo
nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2  per
cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13  per  cento  dello
ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a
seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8  per
cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento. 
  (2)  Le  suddette  percentuali  dei  trasferimenti   statali   sono
incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di  tre  punti
per i comuni gravemente danneggiati e  di  un  punto  per  gli  altri
comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno  non  terremotati  e
per i comuni interamente montani con popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti. 
  (3) Qualora il gettito sia inferiore alla  previsione  iscritta  in
bilancio  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  la  differenza   verra'
corrisposta, a  consuntivo,  nella  misura  stabilita  al  successivo
quarto comma, dal Ministero  dell'interno,  a  titolo  di  contributo
integrativo, previo invio entro il termine perentorio del  30  giugno
1984,  di  una  dichiarazione  firmata  dal   legale   rappresentante
dell'ente e dal segretario, conforme al modello che  sara'  approvato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  e
l'Unione delle province d'Italia. 
  (4) ((La somma da rimborsare viene calcolata  tenendo  conto  della
differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e  la
somma accertata, comprensiva delle  quote  versate  e  di  quelle  da
versare)). 
  (5)   La   corresponsione   della   differenza    e'    subordinata
all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia  elettrica
di cui all'articolo 24 del presente decreto. 
  (6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta  viene
comunque corrisposto un importo pari al  40  per  cento,  al  60  per
cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle  rate
dei  mutui  il  cui  ammortamento  inizia  nel  1983  a  seconda  che
l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del  12
per cento, del 16 per cento o del 20  per  cento.  L'ammontare  viene
conteggiato al netto degli importi corrispondenti  alla  applicazione
delle percentuali di incremento di cui al primo comma  sull'ammontare
degli  importi  riportati  nei  punti  d.  6  ed  E  del  certificato
finanziario del bilancio 1982. 
  (7) L'importo di  cui  al  precedente  comma  viene  corrisposto  a
consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il  termine
perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione. 
  (8) Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale
di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale  titolo
nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al  13  per
cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al  precedente
articolo 2 - diminuiti degli importi riportati nei punti d.  6  ed  E
del certificato finanziario del bilancio  1982  -  aumentato  di  una
somma corrispondente alle rate dei mutui il cui  ammortamento  inizia
nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale  e'  elevata
al 14 per cento. 
  (9) Qualora il gettito  accertato  sia  inferiore  alla  previsione
iscritta in bilancio ai sensi del  precedente  comma,  la  differenza
verra' corrisposta a consuntivo dal Ministero  dell'interno;  qualora
il gettito accertato  sia  superiore,  la  differenza  dovra'  essere
versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984. 
  (10)  Le  province  sono   tenute   ad   attestare   con   apposita
certificazione, da trasmettere al Ministero dello interno entro il 30
luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.