DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 29-1-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
 
  (1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le
tariffe, di cui alla  legge  4  marzo  1958,  n.  174,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  per  la  imposta  di  soggiorno,  cura  e
turismo, del 50  o  del  100  o  del  150  o  del  200  percento.  Le
deliberazioni devono essere adottate entro il  1  agosto  di  ciascun
anno  con  effetto  dall'anno   successivo.   Per   il   1983   dette
deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno
effetto dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a  quello  di
adozione della delibera. (2) 
  (2)  Il  maggior  provento,  derivante  dall'aumento  di   cui   al
precedente comma, e' devoluto, al netto  dell'aggio  di  riscossione,
per il 12 per cento al comune. La restante  parte  di  detto  maggior
provento e' cosi' ripartita: 
    a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno  o
di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per  cento  alla
azienda autonoma della stazione; per il  4  per  cento  alla  sezione
autonoma  per  l'esercizio  del  credito  alberghiero  e   turistico,
istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il  4  per  cento
all'ente  provinciale  del  turismo.  Nel  caso  di  dispensa   dalla
costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa
e' devoluta al comune; 
    b)  nelle  altre  localita'  di  cui  all'articolo  1  del  regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,  convertito  nella  legge  2
giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di  soggiorno
o di turismo: per l'83 percento al comune; per il  10  percento  alla
sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; 
per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo. 
  (3) Il Ministro delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, modifiche e variazioni alle modalita' di  riscossione
dell'imposta di soggiorno, cura e turismo. 
  (4) E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze  ubicate
nell'ambito del proprio  territorio,  una  addizionale  sul  consumo,
negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia  elettrica  impiegata  per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di  lire  10  per
ogni Kwh consumato. Sono escluse  dall'addizionale  le  forniture  di
energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica
dell'utente, limitatamente al  primo  scaglione  mensile  di  consumo
quale risulta fissato nelle tariffe  vigenti  adottate  dal  Comitato
interministeriale dei prezzi. (6) (8) ((8a)) 
  (5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate
nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo,  nei
detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia  elettrica  impiegata  per
qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi   diversi   dalle   abitazioni,
limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a  1.000  Kw,
in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato. 
(6) (8) ((8a)) 
  (6) Le addizionali di cui ai  precedenti  commi  sono  liquidate  e
riscosse con le stesse modalita'  dell'imposta  erariale  di  consumo
sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed  alle
province. Sui detti importi non possono  essere  disposte  trattenute
per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province  se
non per rettifica di errori inerenti  i  precedenti  versamenti  gia'
effettuati al medesimo titolo. ((8a)) 
  (7)  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul  consumo
dell'energia elettrica si  estendono  alle  addizionali.  E'  esclusa
dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed  impiegata  per  uso
proprio dalle imprese autoproduttrici. ((8a)) 
  (8)   Le   deliberazioni   istitutive   della   addizionale    sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate
e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica  entro
il 31 gennaio dell'anno di applicazione. ((8a)) 
  (8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e
comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro  il
31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1  marzo  1983.  Le  deliberazioni
adottate entro il  31  gennaio  1983  hanno  effetto  dal  1  gennaio
1983.((8a)) 
  (8.2) I comuni possono  istituire  l'addizionale  per  entrambe  le
dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei  consumi
nelle abitazioni. ((8a)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni  dalla
L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 6, comma  7)  che
il termine del 31 maggio 1983, previsto dal primo comma del  presente
articolo e' differito al 12 agosto 1983;  ha  inoltre  disposto  (con
l'art. 6, comma 5) che per i comuni previsti dall'art. 6, comma 1 del
medesimo decreto-legge, il suddetto termine del  31  maggio  1983  e'
invece differito al 22 ottobre 1983. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.  12,  comma
1) che per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora
consumato,  la  misura  dell'addizionale  sul  consumo   dell'energia
elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del presente decreto, ed
a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5  dello
stesso articolo. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  la L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 28)
che per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12,  per  ogni  kilowattora
consumato, la  misura  dell'addizionale  sul  consumo  della  energia
elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del presente decreto, ed
a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al  comma  5  dello
stesso articolo. 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.L. 28 novembre 1988,  n.  511,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ha disposto (con l'art. 6, comma  1)
che "A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7),  (8),  (8.1)  e
(8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle 
disposizioni di cui al presente articolo."