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LEGGE 15 aprile 1965, n. 344

Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti.

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Testo in vigore dal:  12-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
"I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
d) in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi".