DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  (1)  Lo  Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento
dei  mutui  contratti  dai  comuni e dalle province negli anni 1983 e
1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo
i  casi  previsti da norme particolari e fermo restando il limite del
25  per  cento  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978,  n.  43.  Il  concorso  dello  Stato  compete anche per i mutui
assunti  da  consorzi  fra  enti  locali,  a condizione che sia stato
deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione,
l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei
relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del
prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal
1  gennaio  1985  deve  essere  fronteggiato  senza  che  ne consegua
aggravio per il bilancio dello Stato.
  (1.1)  Qualora  gli  enti  suddetti intendano contrarre mutui al di
fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  10  del  presente decreto,
l'intero  onere di ammortamento dovra' essere fronteggiato dagli enti
stessi,  senza  che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello
Stato.  Per  tutti  gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello
stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma e'
ridotto al 50 per cento.
  (2)  A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti
approvati  per  l'esecuzione  di  opere pubbliche devono tenere conto
dell'intero  costo  della  opera,  anche  se la realizzazione di essa
avvenga per stralci o lotti funzionali.
  (3)  L'importo  delle  perizie suppletive e di variante ai progetti
esecutivi  approvati  successivamente  al  1  gennaio  1983  non puo'
superare  il  30  per  cento  dell'importo  dei  lavori  previsti nel
progetto  originale  deliberato.  Qualora il finanziamento dell'opera
venga  effettuato  con  il  ricorso  al  credito, l'importo del mutuo
suppletivo  potra'  essere comprensivo, oltre che delle variazioni di
spesa  dei  lavori  nella  misura massima di cui al precedente comma,
anche  delle  variazioni  delle altre componenti il quadro economico,
compresa la revisione prezzi.
  (3.1) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284))
  (3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con
ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento
non  tiene  conto  dei  giorni  intercorrenti tra la spedizione della
domanda  di  somministrazione  e la ricezione del relativo mandato di
pagamento  presso  la  competente  sezione  di tesoreria provinciale,
purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.