LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1983
                              ART. 13. 
 
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis,  2-ter  e  13,
primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.  131,  come
modificato  dal  presente  articolo,  il  Ministro  dell'interno   e'
altresi' autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali
i seguenti importi: 
    a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio
di  previsione  per  l'anno  1983  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  6
dell'articolo 7 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55; 
    b) a ciascuna provincia una somma  pari  a  quella  spettante  ai
sensi del comma 9  dell'articolo  7  dello  stesso  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55; 
    c)  ai  comuni  e  alle  province  che  hanno  partecipato   alla
ripartizione dei fondi perequativi di cui all'articolo 4  del  citato
decreto-legge  28  febbraio  1983,  numero  55,   un   importo   pari
all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983. 
  I fondi perequativi per i comuni e per  le  province  istituiti  ai
sensi degli articoli  4-bis  e  4-ter  del  citato  decreto-legge  28
febbraio  1983,   n.   55,   sono   stabiliti,   per   l'anno   1984,
rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi. 
  Gli  importi  dei  mutui  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984  e  1985  ai
sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
numero 55, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1983, numero 131, sono ridotti del dieci per cento. 
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a destinare ai  comuni,
province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal  comma  4
dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,
l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire  600  miliardi  nel
1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di  smaltimento
di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il  contributo
di cui all'articolo 10 della legge stessa,  o  per  l'acquisizione  e
urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di  zona  di  cui  alla
legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
  Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio  1983,
n. 55, e' ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500  miliardi  sono
ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250  miliardi  nel
1985, in aggiunta alle somme gia' previste  dalla  lettera  a)  dello
stesso comma  1  dell'articolo  9,  ferma  restando  la  destinazione
all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. 
  E'  elevato  al  cento  per  cento  il  concorso  dello  Stato   al
finanziamento dell'onere di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai
comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura  di  due
terzi dal comma  1  dell'articolo  13  del  citato  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55. 
  I termini per la deliberazione per il bilancio  di  previsione  dei
comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa
connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.
55, sono prorogati di settantacinque giorni.