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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 13



Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno è altresì autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:
a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, un importo pari all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983.
I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.
Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131, sono ridotti del dieci per cento.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previste dalla lettera a) dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
È elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.
I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di settantacinque giorni.