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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 11



Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1923, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanee e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso articolo 25, maggiorata del dieci per cento.
Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento.
I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori.
Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1983.
Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto il seguente:
"ART. 22-bis. - Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta da realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.
La deliberazione deve esser adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984".