LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1983
                              ART. 11. 
 
  Le  tariffe  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma   1
dell'articolo  25  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,   n.   55,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1923,
n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanee e permanente di
spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicita' e  i
diritti sulle pubbliche  affissioni,  sono  applicabili,  per  l'anno
1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma
1 dello stesso articolo 25, maggiorata del dieci per cento. 
  Sulle   maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione    della
disposizione di cui al comma precedente,  non  riscosse  direttamente
dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei  concessionari
ed appaltatori l'aggio in misura  fissa  del  quattro  per  cento  in
deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio  o  a  canone
fisso. 
  Le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  8  gennaio  1979,  n.  3,  e  successive
integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento. 
  I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento  lire  superiori.
Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui
termine ultimo di pagamento  scade  successivamente  al  30  dicembre
1983. 
  Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e  per  ogni
scaglione di incremento di valore imponibile,  nella  misura  massima
prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 
  Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, e' aggiunto il seguente: 
  "ART. 22-bis. - Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un
aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani  in  vigore  nell'anno  1983  che  consenta  da
realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi  relativi
a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno  1984  rispetto  a
quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del  pareggio  della
gestione e comunque non superiore al tredici per cento. 
  La  deliberazione  deve  esser  adottata  entro   il   termine   di
approvazione del bilancio per l'anno 1984".