DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 29-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  (1)  Per  l'anno  1983  i  comuni  e le province possono deliberare
l'assunzione  di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa
depositi e prestiti esclusivamente per:
    a)  aumenti  d'asta  e  revisione  prezzi di opere finanziate con
mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;
    b)  completamento  delle  opere  pubbliche in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
    d) strade di allacciamento alla viabilita' provinciale o statale,
di competenza delle province e dei comuni;
    e)  attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti,
in  misura  non  inferiore  al  50  per cento della spesa prevista, e
comunitari o di altri organismi internazionali;
    f)  acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani
di  zona  di  cui  alla  legge  18  aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' delle aree destinate a zone
industriali o artigianali;
    g)  opere  relative  alla  produzione, trasporto ed erogazione di
energia;
    g/1)   investimenti   destinati   ad   aziende   municipalizzate,
provincializzate   o  consortili,  garantiti  con  delegazioni  sulle
entrate delle aziende stesse;
    ((h)   raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani));
    i) edilizia popolare;
    l)  altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di
manutenzione  straordinaria  e  ristrutturazione  con  esclusione del
verde attrezzato.
  (2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:
    1)  ai  mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e
la  Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del
tesoro;
    2)  ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni,  in  legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7,
ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
    3)  ai  mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del
decreto-legge  7  maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 luglio 1980, n. 299;
    4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7
maggio  1980,  n.  153,  convertito, con modificazioni, nella legge 7
luglio  1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti
per le finalita' di cui al successivo articolo 12.
  (3)  Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi
1984 e 1985.