DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 13-1-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
         ((L'imposta si applica per scaglioni di incremento
imponibile  determinati  con  riferimento al valore iniziale del bene
moltiplicato  per  il  numero degli anni intercorrenti tra la data di
acquisto  o  di  riferimento  di  cui  all'articolo  6  e  quella  di
alienazione  o  trasmissione,  ovvero  di  compimento del decennio, e
maggiorato  delle  spese di acquisto, incrementative e di costruzione
moltiplicate  per  il  numero degli anni intercorrenti fra la data in
cui  le  spese  sono  state  sostenute  e  quella  di  alienazione  o
trasmissione  del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione
di  anno  superiore  al  semestre  si  considera come un anno intero.
L'imposta  si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti
seguenti:
    a)  sulla  parte di incremento fino al 20 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
    b)  sulla  parte  oltre  il 20 fino al 50 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
    c)  sulla  parte  oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
    d)  sulla  parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
    e)  sulla  parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
    f)  sulla  parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento
di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  12  gennaio  1980,  n.  2 ha disposto (con l'art. 2) che la
presente  modifica  "ha  effetto  dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571."