DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis

  (1)  Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per
i comuni, il cui importo e' stabilito dalla legge finanziaria.
  (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
    a)  per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente
al   31   dicembre   del   penultimo  anno  precedente  a  quello  di
ripartizione,  secondo  i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima
con  il  coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i
comuni  da  5.000  a  19.999  abitanti,  1,3 per i comuni da 20.000 a
59.999  abitanti,  1,6  per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8
per  i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni
e  poi  con  il  coefficiente  1,1 per i soli comuni che nel decennio
1971-81  abbiano  avuto un incremento demografico superiore al 10 per
cento;
    b)  per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
in  ciascun  comune,  moltiplicata per il reciproco del reddito medio
pro  capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime
appositamente  effettuate  dall'ISTAT per l'applicazione del presente
articolo,  con  riferimento  agli  ultimi dati disponibili al momento
della ripartizione;
    c)  per  il  15  per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro
capite  prevista  nel  bilancio  di  previsione  del  penultimo  anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione e' effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei
comuni  fino  a  499.999  abitanti,  secondo il procedimento indicato
negli  articoli  4  e  5  e previa detrazione, per i comuni che hanno
partecipato  alla  ripartizione  dei  fondi  perequativi in base alla
spesa  corrente  pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per
il biennio precedente;
  (3)  Qualora  in  un  esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire  ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero  essere  inferiori  alla  consistenza delle suddette quote,
ciascuna  eccedenza  viene  ripartita rispettivamente fra i comuni in
base alla popolazione residente.
  (4)  Il  Ministro  dell'interno  provvede  con  proprio decreto, da
emanare  entro  il  31  ottobre  1983  per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre  1984  per  l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti  dalla  applicazione  a  ciascun comune dei criteri di cui
alle lettere a) e b). (6) ((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che  i  fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai
sensi   degli  articoli  4-bis  e  4-ter  del  citato  decreto,  sono
stabiliti,  per  l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi
ed in lire 250 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che i fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi
degli  articoli  4-bis  e  4-ter  del  presente  decreto-legge,  sono
stabiliti,  per  l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi
ed in lire 203 miliardi.