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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-9-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.
(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.
(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.
(4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno. (8)
((12))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 32) che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del presente decreto, è elevata a lire 500 milioni.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del presente decreto è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.