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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 26-bis

((La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:
a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;
b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'articolo 14;
c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.
Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale))
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