DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 26-bis

  ((La  previsione  nei  bilanci  comunali  delle spese relative alla
gestione  dei  beni  patrimoniali  trasferiti  ai comuni ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, e non destinati alle unita'
sanitarie locali, e' disciplinata come segue:
    a)  gli  oneri  per  i dipendenti trasferiti e non destinati alle
unita'  sanitarie  locali e per le prestazioni lavorative normalmente
necessarie  per  la  gestione  dei  beni  anzidetti  sono iscritti in
aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci
comunali;
    b)  l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti,
secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980,
non  puo'  subire  incrementi  superiori  a  quelli stabiliti a norma
dell'articolo 14;
    c)  le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere
iscritte  per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci
1980 degli enti disciolti.
  Eventuali  oneri  connessi  a  passivita' patrimoniali che i comuni
dovessero  sostenere  sono  rimborsati  dallo  Stato a consuntivo con
modalita'  analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva
regolamentazione   nei   successivi   provvedimenti  per  la  finanza
locale)).