DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis

  (1)  Per  ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno
e'  autorizzato  a  corrispondere  a  ciascun  comune  e provincia un
contributo  pari  a  quello  spettante  per  l'anno 1983 ai sensi del
precedente  articolo  2,  con  la  stessa periodicita' fissata per il
1983.
  (2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di
cui  all'articolo  11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43,
nonche'  quelle  di  cui  all'articolo 23, sesto e settimo comma, del
decreto-legge  7  maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
  (3)  ((L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro
ai  Ministeri  dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di
apposite  certificazioni  sul  bilancio  1985  e sul conto consuntivo
1983,  le  cui  modalita'  sono  stabilite  con  decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita
l'Associazione   nazionale  dei  comuni  italiani  e  l'Unione  delle
province  d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3
per  il  solo  certificato  sul bilancio. I comuni e le province sono
altresi' tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo
1984 entro il 20 settembre 1985)). (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 10) che i
contributi  per  l'anno  1984  di cui all'articolo 2-bis del presente
decreto,  da  corrispondere alle province e ai comuni con popolazione
superiore  agli  8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per
cento.  La  restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di
gennaio  1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio
1985 agli altri enti.